I sistemi di trattenuta dell’operatore sui carrelli elevatori

I sistemi di trattenuta dell’operatore sui carrelli elevatori

15 Giu 2017

Ed oggi si parla nuovamente di sicurezza. Dopo aver parlato ed approfondito il corso carrellisti, oggi parliamo dei sistemi di trattenuta dell’operatore sui carrelli elevatori. Tali sistemi ricoprono la fondamentale funzione di trattenere l’operatore all’interno della struttura del carrello in modo da evitare che, in caso di ribaltamento laterale dello stesso, l’operatore resti schiacciato dalla struttura o venga sbalzato fuori.

I carrelli DEVONO essere dotati di almeno uno dei sistemi di trattenuta di cui parliamo di seguito: il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) stabilisce, infatti, la necessità di limitare i rischi legati al ribaltamento «mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori sul sedile del posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, essi possano essere intrappolati da parti del carrello stesso». Quindi, seppur i nostri carrelli Toyota con il sistema SAS (Sistema di Stabilità Attiva) siano dotati di tecnologie avanzate che riducono al minimo il rischio di ribaltamento laterale, è necessario che essi abbiano comunque un sistema di ritenuta e che questo venga utilizzato, poiché non è escluso il ribaltamento dovuto ad esempio ad asperità del terreno.

I sistemi di ritenuta sono diversi e variano in base alle esigenze del conducente e del lavoro svolto con il carrello, ma comunque devono essere pensati in modo che non rappresentino un ostacolo (in modo particolare durante la salita e la discesa dal mezzo o la retromarcia), possano essere adattati alle diverse stature degli operatori, siano di facile uso ed infine siano affidabili.

I sistemi di trattenuta sono catalogabili in tre categorie:

  • Cabina chiusa: con la cabina e porte chiuse non è necessario utilizzare altri sistemi di ritenuta poiché la cabina stessa impedisce la fuoriuscita dell’operatore. Ciò non toglie che, nel caso di mancanza delle porte o di porte chiuse, l’operatore deve utilizzare la cintura di sicurezza per evitare gli effetti negativi di un ribaltamento;
  • Barriere laterali: i cosiddetti cancelletti, di ogni tipo e forma, garantiscono alti standard di sicurezza e sono consigliati se il conducente ha bisogno di una grande libertà di movimento sul sedile e se deve salire e scendere molto spesso dal carrello poiché non necessitano della coordinazione occhio-mano nell’apertura e chiusura;
  • Cinture di sicurezza: di tipo lombare fissa (tipo aereo) o classica è il sistema di trattenuta più utilizzato nel mercato. Può risultare scomodo in caso di operazioni di salita-discesa continui ma è consigliato nel caso di traslazioni prolungate.

È evidente che la sicurezza dell’operatore dipende non tanto dal montaggio di uno di questi dispositivi quanto dall’utilizzo degli stessi.

E se possiedo un carrello “vintage” non marchiato CE o Ɛ che non possiede uno dei sistemi indicati?

Secondo il D.Lgs. 81/2008 art. 71/comma 1 “è a carico degli utilizzatori/datori di lavoro l’obbligo giuridico di mantenere la macchina in buone condizioni di manutenzione e provvedere agli adeguamenti di sicurezza richiesti per il relativo utilizzo nel contesto della propria realtà operativa”. Ciò vuol dire che un carrello che non risulta in regola con quanto dettato dal decreto legislativo sulla sicurezza sopra citato, può e deve essere adeguato in modo da risultare sicuro per l’operatore.

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